Statuto Federazione Italiana Kendo

 

 

Deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 29 settembre 2023

Votato dall’Assemblea Straordinaria delle Società del 20 Novembre 2023

 

 

 

 

STATUTO FEDERALE

 

PREAMBOLO

 

E’ premesso:

- che la Federazione Italiana Kendo - FIK -, è costituita in Roma, con Rogito Notarile;

- che la stessa, era riconosciuta, quale Disciplina Associata, dalla Federazione Italiana Scherma - FIS -, since dal 1980;

- che con tali premesse, ha al suo attivo, Statuto Federale riconosciuto dal CONI, con deliberazione n. 1003, nella riunione del 08 Maggio 1998; approvato dalla sua Assemblea Straordinaria del 01 Marzo 1998;

- che ha inoltre esercitato Istanza di riconoscimento, quale Disciplina Associata al CONI, secondo dettata prassi, il 26.06.2003, con assegnato prot. 664, datato 30.06.2003;

- che parimenti ha inoltrato domanda di riconoscimento nuovamente al CONI il 31-10-2016 alla FIS (10-12-2007; 16-4-2008; 14-4-2011) ed alla FiJLKAM  25-5-2016; 4-10-2019; 8-11-2021)

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Costituzione

 

1.       La Federazione Italiana Kendo (FIK) è associazione a carattere nazionale senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile relative alle persone giuridiche private (Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n° 242 e successive modificazioni ed integrazioni), dalla vigente legislazione in materia, dalla legge di riordino del CONI e del CIP e dallo Statuto di quest’ultimi.

2.       La FIK è costituita dalle Società, dalle Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati che praticano sul territorio nazionale l'attività sportiva dilettantistica e promozionale senza fini di lucro del KENDO dello IAIDO e Discipline Orientali Affini e/o propedeutiche, quali in particolare il BATTODO, la NAGINATA, il KYUDO, il KODACHI GOSHIN- DO, Bastone, Coltello, nonché delle rispettive versioni elettroniche o virtuali.

3.       La FIK è l’Ente che disciplina, regola e controlla l’esercizio di queste attività nel territorio della Repubblica Italiana.

4.       La FIK è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva, tecnica, dirigenziale e promozionale da parte di chiunque in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità, purchè non in contrasto con le deliberazioni del CIO, del CONI e del CIP.

5.       La FIK svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

6.       La FIK in qualità di Federazione Sportiva Nazionale gode di autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto il monitoraggio del CONI e del CIP, svolge la sua attività ed esplica i suoi poteri sulla base del principio di democrazia interna attraverso i propri organi, centrali e periferici, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti federali ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

7.       La FIK aderisce ai regolamenti internazionali della EKF (European Kendo Federation), della IKF (International Kendo Federation).

8.       La FIK svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, promuove, organizza, disciplina e diffonde le attività di cui al precedente comma 2.

9.      La FIK, in caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, prevederà modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei fondi e la rappresentanza degli Affiliati o Tesserati. La giunta del CONI emana Regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la realizzazione delle risorse.

 

Art. 2 - Scopi

 

I fini istituzionali della FIK sono:

  1. Lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del KENDO dello IAIDO e delle Discipline Orientali Affini, quali in particolare il BATTODO, la NAGINATA, il KYUDO, il KODACHI Goshin DO, Bastone, Coltello, nel territorio nazionale, l’attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici e la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, nel rispetto dei principi emanati dal CONI e CIP.
  2. Lo sviluppo dell'attività agonistica è finalizzata alla partecipazione dell’all’attività internazionale in generale nell'ambito delle direttive impartite dalla IKF. Provvede alla selezione ed alla preparazione delle Squadre Nazionali ed aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI e del CIP, in attuazione del Codice della Word Anti-Doping Agency (WADA).
  3. La FIK, attraverso la Scuola Nazionale Federale ed in armonia con le indicazioni del CONI e del CIP, cura la Formazione, la Promozione, l’Aggiornamento e la Specializzazione degli Insegnanti Tecnici, degli Ufficiali Gara, degli Atleti e dei Dirigenti Sportivi. Collabora, ove possibile, con i Ministeri, con gli Enti e con le Università per la realizzazione di Corsi di Formazione, Promozione, Aggiornamento e Specializzazione, di altre iniziative comuni.

 

Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Articolo, la FIK può svolgere le attività strumentali di seguito elencate:

 

-        gestire Impianti Sportivi propri o di terzi, pubblici o privati;

-        promuovere ed organizzare l’edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;

-        promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;

-        organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;

-        promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, Corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;

-        svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;

-        aderire ad Enti, Associazioni, Organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;

-        intrattenere rapporti di collaborazione con le Organizzazioni Internazionali, l’Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali;

-        costituire Società di Capitali ovvero assumere in esse interesse o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l’esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti;

 

 

4.     svolgere ogni altra attività strumentale purché non in contrasto con gli scopi istituzionali.

 

Art. 3 - Durata e Sede

 

La durata della FIK è illimitata e la sua attuale sede è in Messina.

 

Art. 4 - Mezzi economici

 

La FIK provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali con:

 

1.              Eventuali contributi del CONI o altri Enti pubblici e privati;

2.              Quote di affiliazione e di riaffiliazione, tesseramento, a corsi ed esami, tasse, gare, multe e varie;

3.              Incassi di manifestazioni sportive;

4.              Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale Nazionale.

 

Art. 5 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

 

1.              L'esercizio finanziario della FIK coincide con l'anno solare

2.              Il bilancio di previsione, e le sue eventuali variazioni, deliberati dal Consiglio Federale, dovranno, unitamente alle relazioni del Presidente della Federazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, essere approvati dalla Assemblea Nazionale nei termini stabiliti e dalle norme vigenti in materia.

3.              Il bilancio annuale consuntivo deliberato dal Consiglio Federale, unitamente alle relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria annuale.

4.              I bilanci annuali preventivo e consuntivo devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economici-patrimoniali nel rispetto della vigente legislazione in materia

 

Arte. 6 – Patrimonio

 

1.       Il Patrimonio della FIK è costituito da:

 

a)       patrimonio di riserva:

b)       beni d'uso, d'attrezzature, investimenti ed immobili;

c)       donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale Nazionale.

 

2.       Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3.        Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FIK senza specifica destinazione.

 

Art. 7 - Affiliazione

 

1.       Possono essere affiliate alla FIK le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni e gli Organismi Sportivi che intendono praticare l'attività sportiva e la relativa attività di promozione del KENDO, dello IAIDO e delle Discipline Orientali Affini, quali in particolare il BATTODO, la NAGINATA, il KYUDO, il KODACHI GOSHIN DO, Bastone, Coltello, senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.

 

2.      Le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni e gli Organismi Sportivi di cui al precedente comma che di seguito saranno indicate come Affiliate sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Federale della FIK. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposte all’approvazione dell’Organo Federale competente che procede al riconoscimento.

             Per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche si intendono gli Enti Sportivi Dilettantistici, qualunque sia la forma giuridica dagli stessi adottata in base a quanto previsto nell’Art. 6 del D. L.vo n. 36/2021 e s.m.i. Gli stessi vengono di seguito convenzionalmente indicati come “Società Sportive” o “Affiliati”.

 

3.       Le Affiliate, devono, inoltre possedere i   seguenti requisiti:

 

a)      avere a disposizione un impianto sportivo idoneo per lo svolgimento delle attività federali, che rispetti le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra vigente Legge;

b)      siano costituiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge;

c)      siano disciplinati da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di democrazia (fatto salvo quanto previsto per le Società Sportive di Capitali) e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI, del CIP e del presente Statuto FIK;

d)      non abbiano finalità di lucro, salvo diverse disposizioni di Legge in materia;

e)      essere in possesso delle attrezzature tecniche necessarie;

f)        avvalersi dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla FIK ed inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti;

g)      essere rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci, con mandato rinnovabile, la cui durata coincida con il Quadriennio Olimpico; per i Gruppi Militari e per quelli dei Corpi di Stato, nominato dalle competenti Autorità;

 

h)      Possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l’affiliazione sulla base delle disposizioni vigenti, dello Statuto del CONI, del CIP E da Sport e Salute.

i)        I Gruppi Militari e quelli dei Corpi dello Stato, firmatari di apposite Convenzioni con il CONI ed il CIP e rappresentanti nel Comitato Sportivo Militare per il riconoscimento ai fini sportivi non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l’affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI e del CIP anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l’affiliazione e il riconoscimento delle Società Sportive e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche; i componenti degli Organi Direttivi, anche se designati dalle competenti Autorità, devono essere tesserati alla FIK. I Gruppi Sportivi sono anch’essi di seguito indicati con la denominazione comune di Società Sportiva o Affiliato.

l)       La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle    rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla disposizione in materia tributaria.

m)    La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla disposizione in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l’attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

 

4.     Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per Azioni o Società a responsabilità limitata è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione e di riaffiliazione, che i singoli statuti societari prevedano espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva detratta la riserva di legge.

 

5.     Le Società Sportive affiliate, cessano di far parte della FIK per:

a)    Recesso;

b)    Scioglimento deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci;

c)     Mancato rinnovo dell’affiliazione;

d)    Revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Federale Nazionale per la perdita di uno dei requisiti riportati;

e)    Sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia e dagli stessi comminata.

6.     In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Il Regolamento Organico Federale stabilisce le modalità ed i termini per l’affiliazione, la riaffiliazione ed i tesseramenti, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e del CIP, al fine di favorire l’uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli. La riaffiliazione è, comunque, subordinata al versamento della quota fissata annualmente dal Consiglio Federale Nazionale ed al pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie pendenti.

I requisiti e le procedure per l’affiliazione, la riaffiliazione ed i tesseramenti non possono essere modificati nell’ultimo anno del Quadriennio Olimpico.

7.     In caso di revoca o diniego dell’affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’Art. 7, comma 5) Lett. n), dello Statuto CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

 

Art. 8 - Diritti e doveri delle Società Sportive

 

1) Le Società Sportive hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) di partecipare all’attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;

c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIK e dal CONI, CIP.

2) Le Società Sportive sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIK, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi ed adempiere agli obblighi di carattere economico. A tal fine esse sono tenute a dotarsi di Posta Elettronica Certificata.

Le Società Sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti ed i Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali e Regionali.

Esse sono soggette all’ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

3) Le Società Sportive, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di Gara, i Tecnici e gli Atleti che intendono far parte della FIK devono aderirvi secondo le disposizioni previste nel Regolamento Organico Federale e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto Federale, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

4) Tutti coloro che aderiscono alla FIK si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta. Essi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per esprimere giudizi negativi sull’operato degli Organi Federali e degli Ufficiali di Gara.

Essi, inoltre, non possono praticare le discipline agonistiche federali presso Organizzazioni con le quali la FIK non abbia instaurato rapporti convenzionali o, comunque, senza previa autorizzazione.

5) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della FIK sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento Federale di Giustizia Sportiva.

 

Art. 9 - Organi e Strutture Federali

 

1.       Sono Organi Federali centrali:

 

                a)               l'Assemblea Nazionale

                b)              il Presidente Federale;

                c)               il Consiglio Federale;

                d)              il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

2.       Sono Organi Federali periferici:

 

                    a)       l'Assemblea Regionale;

                    b)       il Presidente Regionale;

                    c)       il Consiglio Regionale;

                    d)       il Delegato Regionale;

                    e)       il Delegato Provinciale.

 

3.       Sono Organi di Giustizia:

 

                    a)       Il Procuratore Federale;

                    b)       il Giudice Sportivo;

                    c)       la Commissione Federale d'Appello.

 

4.       Altre strutture:

Per la realizzazione dei fini istituzionali la FIK si avvale della Segreteria Federale.

 

TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE

 

Art. 10 - L'Assemblea Nazionale

 

1.              L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione. Ad essa spettano poteri deliberativi. Essa delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2.              E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.

3.              E' costituita dai Presidenti e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici delle società sportive aventi diritto di voto.

4.              A tutte le Assemblee nazionali partecipano il Presidente della Federazione, il Presidente Onorario, i Dirigenti Federali centrali, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei Conti, i Membri d’Onore ed i Presidenti dei Comitati Regionali e/o Delegati ed i Rappresentati (Dirigenti, Atleti e Tecnici) delle società sportive con diritto di voto.

5.              La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Affiliate che siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che abbiano nel frattempo svolto effettiva attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia Campionato Nazionale, Gare individuali, e/o a Squadre, Coppa Italia Individuale ed a Squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.

6.              E' preclusa, comunque, la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione. E’, altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con le quote associative.

7.              I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarle un Vice Presidente o un Consigliere della propria Società.  I rappresentanti degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici, possono delegare a rappresentarli o il primo dei non eletti nell’ambito della rispettiva Società o i rappresentanti di altre Società appartenenti alla rispettiva categoria. I Presidenti, gli Atleti e i Tecnici possono, inoltre, avere altre due deleghe, purché appartenenti allo stesso Comitato Regionale e alla stessa componente (Presidenti, Atleti, Insegnanti Tecnici).

8.             Gli eletti alle cariche federale entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell’Assemblea Nazionale o Regionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

Essa è costituita dai Presidenti, dai Rappresentanti degli Atleti e da quelli dei Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto.

 

9.       Le Assemblee Nazionali sono:

 

A)    Ordinaria Elettiva

B)    Ordinaria non elettiva

C)   Straordinaria

 

A)        L’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:

            Si riunisce entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

B)        L’Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva:

            Si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

C)       L’assemblea Nazionale Straordinaria si riunisce:

a)        Su iniziativa del Consiglio Federale quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo;

b)        Per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;

c)         Per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.

            E’ competente alla convocazione l’organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.

 

Art. 11 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

 

1.       L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:

a)       elegge con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto

                    - il Presidente della Federazione

                    - i Componenti del Consiglio federale

                    - il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza

b)       Elegge per acclamazione, per proposta del Consiglio Federale, il presidente Onorario e i Membri d’Onore.

c)       Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

2.       L’Assemblea Ordinaria non elettiva:

a)              vota il bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato dalla relazione del Presidente della Federazione e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

b)              delibera inoltre sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

3.       L’Assemblea Nazionale Straordinaria:

a)              Elegge con votazioni separate successive, nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l’intero Consiglio Federale decaduto o singoli componenti dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b)              1) Delibera lo scioglimento della FIK;

                  2) Delibera sulle modifiche allo Statuto.

c)                        Delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con l’Assemblea Nazionale Ordinaria.

 

Art. 12 - Il Presidente della Federazione

 

1.               Il Presidente della Federazione ha la legale rappresentanza della FIK e rappresenta la Federazione anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.

2.               Firma gli atti e vigila su tutti gli Organi e Uffici, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia, ed è responsabile del loro funzionamento nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale.

3.               Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

4.               Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

5.               Può adottare deliberazioni su materie di competenza del Consiglio Federale in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica dello stesso nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio Federale medesimo dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.

6.               In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

7.               In caso di assenza o impedimento definitivo, il Vice-Presidente è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve aver luogo nei trenta giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.

8.               Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

9.               Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo.

 

Art. 13.  Il Presidente Onorario e i Membri d’Onore

 

1)              L’Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.

2)              L’Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del consiglio Federale, membri d’onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito della vita federale.

3)              Il Presidente onorario e i membri d’onore costituiscono il comitato d’onore della Federazione.

 

Art. 14 - Il Consiglio Federale

 

1.       Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, da tre Consiglieri, da due Consiglieri rappresentanti degli atleti e da un Consigliere rappresentante dei tecnici, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con tre separate e successive votazioni, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti.

2.       Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione, o un suo delegato.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Federale elegge a maggioranza il Vice-Presidente, fra i propri membri, per proposta del Presidente Federale.

3.       Salvo i casi di decadenza anticipata il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

4.       Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti.

 

Art. 15 - Competenze del Consiglio Federale

 

1.       Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

          In particolare i compiti del Consiglio Federale sono:

 

a)              realizzare i fini di cui all'Art. 2;

b)              attuare le delibere della eventuale Federazione Internazionale di appartenenza;

c)              designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;

d)              istituire Commissioni e nominare Commissari tecnici;

e)              il Consiglio delibera lo scioglimento dei Consigli Regionali per accertate gravi irregolarità di gestione, per gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento, per constatata impossibilità di funzionamento, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario per provvedere alla ricostituzione degli Organi attraverso la convocazione di una Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro novanta giorni.

f)                nominare i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;

g)              Deliberare su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente della Federazione, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

h)              Indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;

i)                Deliberare il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

j)                Deliberare il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea Ordinaria annuale per l’approvazione;

k)              Deliberare le variazioni al bilancio preventivo;

l)                Deliberare sulle dotazioni finanziarie degli organi federali periferici necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni;

m)            Emanare il regolamento di giustizia Sportiva e quello di lotta al Doping conforme a quanto previsto anche dalla Giunta Nazionale del CONI per l’esame di conformità.

n)              Deliberare il Regolamento Organico, quello Amministrativo e gli altri regolamenti federali.

o)              Deliberare il riconoscimento ai fini sportivi delle Affiliate, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse nonché approvarne gli statuti e le relative modifiche;

p)              Nominare il segretario Generale e provvedere alla definizione dell’organico della Segreteria Federale;

q)              Conferire e revocare le cariche federali di sua competenza, tenendo conto che la revoca non può riguardare gli organi federali di giustizia.

r)                Concedere l’amnistia e l’indulto prefissando i limiti del provvedimento;

s)              E’ di sua competenza l’interpretazione autentica delle norme e dello Statuto e dei regolamenti;

t)                Deliberare gli importi delle quote e delle tasse federali.

u)              Esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni delle Assemblee Regionali per l’elezione degli Organi Direttivi.

 

Art. 16 - Integrazione del Consiglio Federale

 

In ogni caso di dimissioni, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri del Consiglio Federale in numero inferiore alla maggioranza, si provvederà all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, appartenenti alla stessa componente, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che potranno effettuarsi nella prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Qualora l'Assemblea sia stata di recente celebrata o qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si dovrà provvedere alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei successivi 30 giorni per le dovute integrazioni.

 

Art. 17 - Decadenza del Consiglio Federale

 

1.       Il Consiglio Federale decade:

 

a)       per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altra causa di cessazione della carica di Presidente Federale;

b)       per mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del bilancio consuntivo; la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale si verifica solo nell’ipotesi in cui la deliberazione di reiezione del bilancio sia stata assunta con almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto.

c)       per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali;

d)       per vacanze determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali.

 

2.       La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

 

a)       dimissioni del Presidente: l'intero Consiglio Federale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento ed aver luogo nei successivi 30;

b)              impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: il Vice-Presidente provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub-a);

c)              In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo con il quorum previsto dal precedente comma 1 sub b) resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione il Presidente del Consiglio Federale fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a);

d)              Dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a);

e)              Vacanze verificatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a) per l'elezione dei soli nove Consiglieri.

 

3.       Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

 

2.                      La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale comporta la decadenza di tutti gli organi, gli Organismi e gli incarichi di nomina dello stesso fatta eccezione per gli Organi di Giustizia e del Collegio dei revisori dei Conti.

 

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

1.       Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo amministrativo della FIK ed è composto dal Presidente e da due Membri Effettivi, e da due supplenti e vengono eletti dall’Assemblea Nazionale.

2.       Il Presidente, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall’Assemblea Nazionale, preferibilmente tesserati.

 

3.          In relazione al numero dei voti ottenuti, i primi maggiormente suffragati assumono il primo la carica di Presidente, il secondo ed il terzo di Membri effettivi, il quarto ed il quinto di Membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età e in caso di ulteriore parità il più anziano di carica.

4.            Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste, su invito formale della Segreteria Federale, a tutte le riunioni degli Organi

deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.

  1. Tutti i Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli art.2397 e seguenti del C.C.

 

Art. 19 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

 

1.       Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano

l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

 

2.       Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

 

a)       controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;

b)       accertare la regolare tenuta della contabilità della FIK;

c)       verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

d)       redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazioni di bilancio stesso;

e)       vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

 

1.               I Revisori dei Conti Effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FIK, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

 

Art. 20 - La Segreteria Federale

 

1.       La Segreteria Federale è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi giudicanti e di controllo ed è retta dal Segretario Generale che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali Centrali, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, curando la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.

2.       Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.

3.       Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento della Segreteria Federale.

          In caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.

 

TITOLO III GIUSTIZIA FEDERALE

 

Art. 21 - Principi di Giustizia Federale

 

1.       Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di fair-play e la decisa opposizione ad ogni forma di frode o illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l’istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

 

2.       E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice (nei soli casi di legittima suspicione) ovvero la possibilità di revisione del giudizio.

 

3.       La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E’ concessa dal Giudice di Appello quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante di buona condotta.

I Giudici Sportivi e Federali sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Ciascun componente degli Organi di Giustizia, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale Nazionale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l’adozione delle misure di competenza.

I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell’ambito della FIK.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, ai componenti della Procura Federale. Tuttavia, può essere dichiarato idoneo alla nomina quale Procuratore Federale anche un alto Ufficiale delle Forze dell’Ordine, in servizio o a riposo, e quale Sostituto anche un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o un Ufficiale delle Forze dell’Ordine in servizio o a riposo, ovvero un laureato in materie giuridiche che abbia maturato almeno due anni di esperienza nell’ordinamento sportivo.

Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle Parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. La decisione del Giudice è motivata e pubblica. Il Giudice e le Parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente Articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Il Regolamento di Giustizia disciplina le specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti nonché il concorso delle medesime.

La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno 5 anni dall’esecuzione della pena o dall’estinzione della stessa e nell’ipotesi in cui il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della pronuncia.

Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

La FIK, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo.

 

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 22 - La Commissione Federale d'Appello e Garanzia

 

 

1. La Commissione Federale d'Appello è composta di un Presidente e di due membri effettivi e di due membri supplenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno altri due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

2.     La Commissione decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato ovvero dal Procuratore Federale.

3.     La Commissione Federale di Garanzia, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e Corte Sportiva di Appello nonché della Corte Federale di Appello e dei Giudici Sportivi conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva;

 

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi di Giustizia.

 

Art. 23 - Il Giudice Sportivo

 

1.       Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. E’ nominato con le stesse modalità un Giudice Sportivo Supplente.

2.       Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.

3.       Il Giudice Sportivo, quale Organo monocratico di prima istanza, pronuncia su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza degli Ufficiali di Gara adottate in campo o del Tribunale Federale, e in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;

c) la regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara;

d) i comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara, ivi comprese le operazioni preparatorie.

 

Art. 24 - Il Procuratore Federale

 

1)       Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. Sono nominati con le stesse modalità un Procuratore Sostituto ed uno o più Collaboratori.

 

2.       Il Procuratore Federale:

 

a)       riceve, tramite la Segreteria Federale, le denunzie ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;

b)       promuove anche autonomamente l'azione disciplinare investendone il Giudice Sportivo;

c)       provvede all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza degli assunti contenuti in essi;

d)       può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

 

Art. 25 - Vincolo di Giustizia

 

1.       Gli Affiliati ed i Tesserati alla Federazione s’impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione.

Ogni eventuale vertenza deve trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti, i cui provvedimenti hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti affiliati e tesserati.

2.       I Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro trenta giorni dalla richiesta e deve essere comunicato tempestivamente all'interessato; trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione s’intende concessa.

3.       L’inosservanza della disposizione di cui al presente Articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

 

Art. 26 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

 

1.       Gli affiliati ed i tesserati esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad Arbitri ai sensi dell'Art. 806 c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva ed associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di Giustizia nei modi e nei termini fissati dal regolamento di Giustizia.

2.       Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

In difetto di accordo, la nomina è demandata al Presidente della Commissione Federale d'Appello. Tale Commissione dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

3.       Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel Regolamento di Giustizia. Si applicano in ogni caso le norme previste dagli Art. 809 e seguenti del c.p.c..

4.       La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositata entro venti giorni dalla sottoscrizione degli Arbitri presso la Segreteria Federale, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

 

Art. 27 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

 

1.       Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.

2.       Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della Federazione ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport. L’istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della Federazione, ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione.

 

TITOLO V ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

 

Art. 28 Le Assemblee Regionali

 

1)              L’Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti e dai Rappresentanti degli atleti e degli Insegnanti tecnici delle Società sportive aventi diritto di voto con sede nel territorio della Regione. Ad essa partecipano il Presidente del Comitato Regionale ed i Consiglieri Regionali senza diritto di voto. Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali. E’ altresì preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione.

2)              I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarli un Vice Presidente o un Consigliere della propria Società, purché regolarmente tesserati alla FIK.

3)              I Presidenti o i loro Delegati, i rappresentanti degli Atleti e quelli degli Insegnanti tecnici possono, inoltre, ricevere due deleghe, purché nell’ambito della stessa categoria (Presidenti, Atleti, Insegnanti tecnici) e a condizione che gli affiliati aventi diritto a voto siano superiori a venti. I rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici possono delegare anche il primo dei non eletti nell’ambito della stessa categoria e della stessa Società.

I componenti del Consiglio Regionale non possono rappresentare Affiliate né direttamente né per delega.

4)              Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.

 

5)              Le Assemblee Regionali sono:

a)              Ordinaria Elettiva;

b)              Ordinaria non Elettiva;

c)               Straordinaria.

6)               Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive si riuniscono entro 90 giorni dopo lo svolgimento dell’Assemblea   Nazionale Ordinaria elettiva.

 

Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive:

a)       Eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:

          -il Presidente del Comitato Regionale;

           -i componenti del Consiglio Regionale.

b)       Deliberano sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

 

7)              Le Assemblee Regionali Ordinarie non elettive si riuniscono in ogni caso trenta giorni prima dell’Assemblea Nazionale Ordinaria. 

8)              Le Assemblee Regionali Ordinarie non elettive votano il rendiconto sulla gestione dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del Presidente del Comitato Regionale.

Esse deliberano, inoltre, sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

9)              Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:

a)              su iniziativa del Consiglio regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;

b)              su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti spettanti alle aventi diritto di voto della Regione.

         

Art. 29 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali Straordinari

 

1.       L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo ed ad eleggere singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli Art. 15 e 16.

 

Art. 30 - I Consigli Regionali

 

1.       Nella Regione in cui vi siano almeno 20 Società affiliate con diritto a voto, viene istituito il Comitato Regionale dal Consiglio Federale che ne stabilisce la sede.

 

2.       Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto di un Presidente e di quattro Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno dei tecnici

Il vicepresidente è eletto, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale tra i propri componenti nella sua prima riunione utile.

 

3.       I Comitati Regionali, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.

4.       Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

 

Art. 31 - Il Presidente del Comitato Regionale

 

1.       Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.

 

2.       Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la FIK nel territorio di competenza, ne controlla l'attività ed è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.

 

3.       In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente.

 

4.       Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

 

5.       Nelle ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FIK.

 

Art. 32 - Il Delegato Regionale

 

1.       Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 20 Società affiliate con diritto a voto, il Consiglio Federale nomina il Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.

 

2.       Il Delegato Regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali nell'ambito regionale.

 

3.       La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

 

4.       Il Delegato Regionale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione tecnica morale e finanziaria circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

 

5.       L'incarico è annuale e può essere riconfermato.

 

Art. 33 - I Delegati Provinciali

 

1.       I Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale.

2.       I Delegati Provinciali, nell'ambito della loro circoscrizione, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.

 

3.       La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

 

4.       Il Delegato Provinciale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione tecnica morale e finanziaria circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

 

  1. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.

 

TITOLO VI LE AFFILIATE ED I TESSERATI

 

Art. 34 – Doveri delle Affiliate e dei Tesserati

 

1.       Le Affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati FIK, lo Statuto ed i regolamenti della FIK, nonché le deliberazioni adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Sono tenuti altresì, ad operare con assoluta lealtà e correttezza ad alla severa osservanza delle norme che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento dignitoso.

 

2.               Essi, inoltre, non possono avere relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni e non possono avvalersi di mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara.

 

3.               Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per la rappresentativa Nazionale Italiana.

 

Art. 35 - Diritti delle Affiliate

 

1.       Le affiliate hanno diritto:

 

a)       di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

 

b)         di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.

 

Art. 36 - Rinnovo dell'Affiliazione

 

1.       Le Società sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'Affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

 

Art. 37 - Cessazione di Appartenenza alla FIK

 

1.       Le Società sportive cessano di appartenere alla FIK:

 

a)       recesso

 

b)       scioglimento volontario

 

c)       completa inattività sportiva durante l’anno (intendendosi per inattività la non partecipazione ad alcuna attività sportiva agonistica nazionale e regionale);

 

d)       mancato tesseramento del numero minimo di 10 soci;

 

e)       mancata riaffiliazione annuale;

 

f)        revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita di requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione medesima;

 

g)       radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli organi di giustizia e dagli stessi comminata;

 

h)       mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, da parte del Consiglio Federale;

 

In ogni caso di cessazione le Società Sportive devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK ed agli altri affiliati. Gli ex Dirigenti delle Società morose cessate non possono entrare a far parte della dirigenza di altre Società finche i debiti della Società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o revocare l'affiliazione della Società interessata. La cessazione di appartenenza alla FIK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questo.

 

Art. 38 - I tesserati

 

1.       Le persone fisiche che entrano a far parte della FIK sono:

 

a)       gli Atleti;

 

b)       i Dirigenti Sociali (Centrali e Periferici);

 

c)       i Soci degli Affiliati;

 

d)       i Dirigenti Federali;

 

e)       gli Ufficiali di gara;

 

f)        gli Insegnanti Tecnici.

 

g)           il Presidente Onorario;

 

h)           I Membri d’Onore e Benemeriti

i)            Amatori

 

          Le Persone predette entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento.

2.Per le persone di cui alla lettera a), b) e c) il tesseramento è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza.

          a. Per le Persone di cui alla lettera d) il tesseramento è valido all'atto dell'elezione o della nomina.

b. Per le Persone di cui alla lettera e) e f) il tesseramento è valido al momento dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali. Per la lettera g) e h) il tesseramento è valido al momento della nomina.

c. Per la lettera i) il tesseramento è valido solo dopo l’accettazione della domanda.

La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell’anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari (Presidente Onorario, Membri d’Onore e Medaglie d’Onore) e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.

Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono stabilite dal Regolamento Organico Federale.

Il tesseramento è valido per l’intero anno solare.

3.Il tesseramento cessa:

a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

b) per radiazione comminata dai competenti Organi Federali;

c) nei casi previsti dal presente Statuto Federale.

4.È sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è, comunque, subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

 

5.Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto Federale, del Regolamento Organico Federale, o di altre norme federali o disposizioni loro applicabili.

 

Art. 39 - Doveri dei Tesserati

 

1.       I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste nel presente Statuto.

 

2.       Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle rappresentative Nazionali e Regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

3.       I Tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme federali, quelle che regolano lo Sport praticato e quelle relative all’uso di sostanze proibite ed il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

4.       I Tesserati sono tenuti a denunciare al Procuratore Federale le infrazioni alle norme federali di cui vengono a conoscenza.

5.       È fatto divieto ai Tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIK, ovvero in quello delle Federazioni Internazionali di riferimento.

 

Art. 40 - Diritti dei Tesserati

 

I tesserati hanno diritto di:

 

a)              partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati;

 

b)              indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIK in materia;

 

c)               concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali centrali o periferiche, elettive o di nomina.

 

d)              partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti dei Tecnici.

2)       Agli Atleti ed ai Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo nelle Assemblee Federali.

Ai fini dell’esercizio dell’elettorato attivo, essi eleggono, nel rispetto del principio di democraticità, i propri Rappresentanti di categoria, i quali eleggeranno i Consiglieri Federali in quota Atleti e Tecnici nelle Assemblee Nazionali.

Nelle Assemblee Nazionali ai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultano tesserati e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

3)       La FIK garantisce il mantenimento del tesseramento e la salvaguardia del merito sportivo acquisito e la tutela della posizione sportiva delle Atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all’attività agonistica.

 

Art. 41 - Tesseramento, durata e cessazione

 

1.       Le procedure per ottenere il tesseramento ed il rinnovamento sono demandate al Regolamento Organico.

 

2.       Il tesseramento è valido per l'anno solare.

 

3.       Il tesseramento cessa:

 

a)       per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

 

b)       per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;

 

h)       per dimissioni;

 

i)        Nelle ipotesi di cui all'Art. 37 del presente Statuto.

 

Art. 42 – Vincolo Sociale

 

1.       Per gli Atleti tesserati come Praticanti, Preagonisti, non Agonisti, Esordienti e Cadetti il vincolo è annuale.

2.       Il tesseramento si rinnova per la stagione sportiva successiva con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento Organico Federale.

3) Alla scadenza del tesseramento, l’Atleta è libero di rinnovare lo stesso con la medesima Società Sportiva o di chiedere il tesseramento con altra Società Sportiva. Sono fatti salvi le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi sono previsti nel Regolamento Organico Federale. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni del Regolamento Organico Federale, il tesseramento si rinnoverà per ogni stagione sportiva per la durata stabilita dal contratto di lavoro e ne seguirà le vicende.

4) Il trasferimento ad altra Società Sportiva nel corso della stagione sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell’Atleta interessato (per i minorenni da chi esercita la responsabilità genitoriale), per uno dei seguenti motivi:

 

a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;

b) squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva per un periodo superiore ai sei mesi e divenuta definitiva;

c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva;

d) mancato tesseramento dell’Atleta per inadempienza della Società Sportiva;

e) cambiamento documentato di residenza per motivi di lavoro, di studio, di carattere familiare o di arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato.

 

L’arruolamento di un Atleta presso un Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato determina l’attribuzione alla Società Sportiva di provenienza di un punteggio così come previsto nell’Art.6 comma 6) (?).

5) Solo in casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio può eccezionalmente autorizzare l’Atleta a trasferirsi presso altra Società Sportiva nel corso della stagione sportiva.

 

Art. 43 – Sanzioni

 

1.       Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIK sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni federali.

 

2.       Inoltre, gli affiliati ed i tesserati sono passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

 

3.       Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

 

TITOLO VII Procedimenti Elettorali e Deliberativi

 

Art. 44 - Eleggibilità e candidature

 

1.       Sono eleggibili alle cariche federali e sociali, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni  tesserati alla FIK ed in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature che:

 

a)       non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, salvo riabilitazione. A tal fine, la sentenza di patteggiamento è equiparata a sentenza di condanna;

 

b)       non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI, del CIP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

 

c)        non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche a seguito di accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

 

d)        Siano o siano stati tesserati, nell’ultimo decennio, alla FIK per almeno 24 mesi, Per gli Atleti ed i Tecnici tale requisito deve sussistere nell’ambito della specifica categoria. Gli Atleti devono aver preso parte, nell’arco di 2 anni nell’ultimo decennio, a competizioni di livello almeno nazionale inserite nel Calendario Federale.

 

2.         E' sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che nell’ultimo quinquennio precedente la data di celebrazione   dell’Assemblea abbiano avuto come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, collegata all’attività gestionale svolta dalla Federazione.

3.         Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI.  

4.         Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale Nazionale devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

5.         Il soggetto radiato può praticare attività sportive e, quindi, essere tesserato presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi carica o incarico all’interno dell’ordinamento sportivo.

6.         Il provvedimento di radiazione, così come l’eventuale successivo provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell’Ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva ed alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l’ineleggibilità del soggetto radiato in altri Enti Sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura Generale dello Sport segnala alla Procura dell’Ente interessato l’illecito ai fini dell’avvio dell’azione disciplinare nei confronti degli Organi Amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e /o degli animali, da parte dei competenti Organi di Giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

7.          È richiesta l'iscrizione nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’eleggibilità a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono candidarsi anche persone non tesserate alla FIK.

8.        Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI.

 

9.       La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza immediata dalla carica.

 

10.     Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (Rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e da quello degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione ed appartenenti ad almeno 3 comitati regionali limitatamente alle a) e b):

a)       per la carica del Presidente della Federazione da almeno quindici Affiliate;

 

b)       per la carica di Consigliere, in rappresentanza degli affiliati la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno dieci affiliate; Per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e in rappresentanza degli Insegnanti tecnici dovrà essere sottoscritta da almeno dieci aventi diritto a voto appartenenti alla stessa categoria;

 

c)        Per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno dieci affiliate.

 

d)       Per ogni carica federale, centrale o periferica ogni avente diritto a voto può sottoscrivere soltanto una candidatura per ciascuna delle tre componenti (Dirigente, Atleta, Insegnante Tecnico).

 

11.     Nelle Assemblee Nazionali o Regionali ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

 

12.     Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell’interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto Federale, devono essere inviate alla Segreteria Federale entro quindici giorni precedenti l’Assemblea Nazionale o Regionale.

 

13.     L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione Federale d'Appello.

14.     Il Presidente ed i Membri eletti degli Organi Direttivi centrali e territoriali restano in carica 4 anni, coincidenti con il Quadriennio Olimpico. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo possono essere eletti solo a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi nella relativa Assemblea Elettiva.

15.     Tutte le cariche federali elettive si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale Nazionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

 

Art. 45 – Incompatibilità

 

1.              La qualifica di componente degli Organi Federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della Federazione.

 

2.              Le cariche di Presidente della Federazione, di componente del Collegio di Revisore dei Conti, di Componente un Organo Federali di Giustizia e Presidente di Comitato Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. 

 

3.              La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con le cariche federali, con la qualifica di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica sociale. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni della FIK e della Federazione Internazionale alla quale la FIK aderisce.

 

4.              Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

5.              Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l’Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

 

Art. 46 - Convocazione e validità delle Assemblee Nazionali

 

1.       Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con cartolina raccomandata spedita agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della data stabilita; l’invio è effettuato presso le affiliate. Indipendentemente dall’atto formale della convocazione, la data dell’Assemblea è resa nota almeno trenta giorni prima con comunicato federale.

 

 

2.       La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, l'ordine del giorno dei lavori e il numero dei voti plurimi spettanti.

 

3.       L’Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto a voto che detengano la maggioranza dei voti; in seconda convocazione, un’ora dopo, l’Assemblea è valida senza prescrizione di un numero minimo di rappresentanti e di voti. Per le sole Assemblee elettive è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione, diretta o per delega, di un terzo degli aventi diritto di voto e che rappresentino non meno di un terzo del totale dei voti. Per l’Assemblea che esamina la proposta di scioglimento della FIK è richiesta, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto.

 

4.       Il Consiglio federale nomina la Commissione verifica poteri.

 

5.       Nelle Assemblee elettive i Componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

 

6.       Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero dei voti loro spettanti.

 

7.       Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vice-Presidente e la Commissione Scrutinio, che assumono i rispettivi poteri.

 

8.       In caso di Assenza del Presidente della Federazione le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

 

9.       Il Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.

                   

Art. 47 – Voti

 

1.Nelle Assemblee acquisiscono il diritto a voto di base le Affiliate che: che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo secondo quanto stabilito nel Regolamento Organico Federale, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea abbiano partecipato, all’attività sportiva ufficiale della Federazione e; abbiano svolto attività agonistica, riportando almeno 1 punto nella classifica annuale delle Società Sportive.

2.La FIK, ai fini della definizione del carattere di continuità dell’attività svolta per il riconoscimento del diritto di voto, identifica le seguenti attività sportive:

a) l’attività agonistica nazionale individuale dei Campionati Italiani di Classe e Assoluti riportando almeno 1 punto nella Classifica Generale delle Società Sportive;

b) l’attività sportiva a carattere scolastico svolta all’interno delle Scuole riconosciuta dalla Federazione e l’attività dei Disabili, certificata secondo quanto previsto nel Regolamento Organico Federale.

 

3.Alle Società Sportive che hanno diritto al voto di base sono aggiunti i seguenti voti plurimi, per il Kendo e lo Iaido, in base alla classifica generale delle società Sportive del Quadriennio Olimpico.

I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che i Campionati Italiani ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento. L’eventuale annullamento delle competizioni o la rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

L’arruolamento di un Atleta presso un Gruppo Sportivo Militare o dei Corpi dello Stato determina l’attribuzione alla Società Sportiva di provenienza di un punteggio pari al 50% di quello eventualmente da lui conseguito nella stagione in cui avviene l’arruolamento e nella stagione successiva.

 

ASSEMBLEA NAZIONALE:

 

a)       alle Società Sportive classificate dal   1°            al        5°     posto  20 Voti; 

b)       alle Società Sportive classificate dal   6°            al      10°     posto  15 Voti;

c)       alle Società Sportive classificate dall’11°            al      15°     posto  10 Voti;

d)       alle Società Sportive classificate dal  16°          al      20°     posto    5 Voti;

e)       alle Società Sportive classificate dal  21°           al      30°     posto    1 Voto;

 

Qualora al 5°, 10°, 15°, 20°, 30° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

 

ASSEMBLEA REGIONALE

 

a)       alle Società Sportive classificate dal   1°            al        3°     posto  9 Voti; 

b)       alle Società Sportive classificate dal   4°            al        6°     posto  7 Voti;

c)       alle Società Sportive classificate dal   7°            al        9°     posto  5 Voti;

d)       alle Società Sportive classificate dal  10°            al     12°     posto  3 Voti;

e)       alle Società Sportive classificate dal  13°            al     15°     posto  1 Voto;

 

Qualora al 3°, 6°, 9°, 12°, 15° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

 

3.       La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio Olimpico viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli atleti nelle diverse categorie e classi, assegnando:

 

                       Squadra o Atleta   1° Classificato: 10 Punti,

                       “                2° Classificato: 08 Punti,

                        “               3i Classificati ex-aequo: 06 Punti,

                        “               5i Classificati ex-aequo: 03 Punti,

                                           dai 7i classificati ex- aequo 1 Punto    

         

Le gare Nazionali utili per l’attribuzione del punteggio necessario per redigere la classifica generale delle Società Sportive del quadriennio Olimpico sono:

 

          Campionati Italiani Assoluti Individuali    (Vedi Regolamento Organico Federale) Maschile e Femminile

          Campionati Italiani di Categoria                      “                                                “

          Campionati Italiani a Squadre                         “                                                “

          Coppa Italia Individuale di categoria              “                                                “

          Coppa Italia a Squadre                                     “                                                “

 

 4.      In base al totale dei punteggi acquisiti come descritto al punto 4 viene redatta, ogni anno, la classifica delle Affiliate.

 

5.       Il Consiglio Federale entro 60 giorni emana la classifica generale, attribuendo ad ogni Affiliato i voti ottenuti.       

 

6.       Nelle Assemblee hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o ai loro delegati), anche i rappresentanti degli Atleti maggiorenni ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici, tesserati alla FIK attraverso una Società Sportiva affiliata. Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnati Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee Sociali elettive delle rispettive Società Sportive.

7.       Nelle Assemblee Nazionali hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o ai loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti maggiorenni ed i Rappresentanti dei Tecnici tesserati alla FIK attraverso una Società Sportiva affiliata. Il Rappresentante degli Atleti e quello dei Tecnici vengono individuati in occasione delle Assemblee elettive delle rispettive Società Sportive.

8.       Ai Rappresentanti delle Società Sportive affiliate, degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risultino tesserati.

I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, eletti nelle rispettive Assemblee Sociali di categoria, devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

 

7.              ---Le Società Sportive partecipano alle Assemblee con la seguente rappresentanza:

 

a)              Presidente Sociale;

b)              Rappresentante Atleti;

c)               Rappresentante Insegnanti Tecnici.

 

9.       La rappresentanza di cui al precedente punto 8 ha i seguenti voti:

 

a)              Nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali e Regionali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla stessa Società Sportiva;

b)              Nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale ed in quelle a carattere generale i voti attribuiti ad ogni rispettiva categoria (Presidente Sociale, rappresentante Atleti e rappresentante Insegnati tecnici) devono essere rispettivamente nella misura del 70%, 20%, 10% del totale.

c)               Al fine di evitare valori decimali, il voto di base viene equiparato a 10 voti, dei quali sette vengono assegnati al Presidente Sociale, due al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.

d)              nelle votazioni per l’approvazione del Bilancio Consuntivo vota soltanto il Presidente Sociale con gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva.

 

Art. 48 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

 

1.       L'Assemblea Nazionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della FIK.

 

2.       Nelle elezioni alle cariche federali, in caso di parità si procede mediante ballottaggio.

 

3.       Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto i quali dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

 

4.       Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea la composizione del quale può essere eletta anche per acclamazione, che deve avvenire all’unanimità.

 

 Art. 49 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

 

1.       Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria almeno quattro volte l’anno oppure, per richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti, in seduta straordinaria.

 

2.       Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

 

Art. 50 - Convocazione e validità dell'Assemblea Regionale

 

1.       L'Assemblea Regionale sono indette dal consiglio regionale è convocata dal Presidente del Comitato Regionale o nei casi previsti da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo cartolina raccomandata agli aventi diritti a partecipare almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno di lavori e dei voti spettanti.

2.       L'Assemblea Regionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto con diritto a voto che rappresentino almeno i 3/5 del totale dei voti assegnati.

3.       In seconda convocazione, unora dopo, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli affiliati con diritto di voto che rappresentino almeno la metà dei voti assegnati.

4         La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Regionale e la commissione scrutinio è eletta dall’Assemblea   a norma dei comma 4, 5 e 7 dell’Art. 45.

5.        Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il totale dei voti loro spettanti.

6.       Successivamente invita l'Assemblea ad eleggersi un Presidente ed un Segretario, che assumono subito i relativi poteri.

7.       In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.

8.       Segretario dell’Assemblea Regionale è il Segretario del Comitato Regionale.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente statuto relative alle Assemblee Nazionali

 

Art. 51 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale

 

1.       L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

 

2.       Per le elezioni alle cariche regionali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità dei voti si procede mediante ballottaggio.

 

3.       Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

 

4.       Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, eccezione fatta per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione.

 

Art. 52 - Regolamenti Federali

 

1.       Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto Federale, il Consiglio Federale provvede a deliberare i regolamenti Federali, che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva da esso controllata.

 

2.       I predetti Regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto, il Regolamento di Giustizia e quello di lotta al Doping devono essere sottoposti all’esame di conformità della Giunta Nazionale del CONI.

 

Art. 53 - Modifiche allo Statuto

 

1.       Le proposte di modifica dello Statuto Federale possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o degli aventi diritto a voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto.

 

2.       Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

 

3.       Per la validità dell’Assemblea è richiesta la maggioranza degli aventi diritto a voto. Le proposte di modifica devono essere deliberate dalla Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell’Organo di Legge.

Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

 

4.       Il Consiglio Federale potrà apportare al presente Statuto autonomamente quelle modifiche che saranno utili, richieste o necessarie per il riconoscimento del C.O.N.I. o di altro Organismo Internazionale, salvo successiva ratifica Assembleare.

 

Art. 54 - Scioglimento della Federazione

 

1.       La proposta di scioglimento della FIK può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto e che in tale ipotesi disporranno di un solo voto.

 

2.       Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

 

3.       Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FIK sono necessari almeno i 4/5 dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto a voto.

 

4.        L'Assemblea Nazionale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FIK e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.

 

Art. 55 - Disposizione transitoria

 

L’entrata in vigore del presente Statuto è subordinata agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di acquisizione della personalità giuridica privata, previo riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Federazione Sportiva Nazionale da parte del Consiglio Nazionale del CONI ed in funzione del D. L.vo n. 36/2021  

 

Indice pag 23

 

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI                                                               pag. 2

Art. 1 – Costituzione                                                                                                  pag. 2

Art. 2 – Scopi                                                                                                            pag. 2

Art. 3 – Durata e sede                                                                                               pag. 3

Art. 4 - Mezzi economici                                                                                             pag. 3

Art. 5 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria                                                                 pag. 3

Art. 6 – Patrimonio                                                                                           pag. 3

Art. 7 – Affiliazione                                                                                           pag. 4

Art  8 – Diritti e Doveri delle Società Sportive                                                              pag. 5

Art. 9 - Organi e Strutture Federali                                                                                        pag. 5

 

TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE                                                     pag. 6

 

Art. 10 - L'Assemblea Nazionale                                                                                 pag. 6

Art. 11 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali                                                                     pag. 6

Art. 12 - Il Presidente della Federazione                                                                     pag. 7

Art. 13.  Il Presidente Onorario e i Membri d’Onore                                                                pag. 7

Art. 14 - Il Consiglio Federale                                                                                     pag. 7

Art. 15 - Competenze del Consiglio Federale                                                              pag. 7

Art. 16 - Integrazione del Consiglio Federale                                                               pag. 8

Art. 17 - Decadenza del Consiglio Federale                                                                          pag. 8

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti                                                                              pag. 9

Art. 19 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti                                                                pag. 9

Art. 20 - La Segreteria Federale                                                                                 pag. 9

 

TITOLO III GIUSTIZIA FEDERALE                                                                  pag. 10

 

Art. 21 - Principi di Giustizia Federale                                                                         pag. 10

 i.      

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

                                                                                                                                          pag. 10

ii.     Art. 22 - La Commissione Federale d'Appello                                            pag. 10

Art. 23 - Il Giudice Sportivo                                                                                           pag. 11

Art. 24 - Il Procuratore Federale                                                                                    pag. 11

Art. 25 - Vincolo di Giustizia                                                                                          pag. 11

Art. 26 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale                                             pag. 12

Art. 27 – Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport                                       pag. 12

 

TITOLO V ORGANIZZAZIONE PERIFERICA                                                                   pag. 12

 

Art. 28 - Le Assemblee Regionali                                                                                  pag. 12

Art. 29 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali Straordinarie                                pag. 13

Art. 30 - I Consigli Regionali                                                                                         pag. 13

Art  31 - Il Presidente del Comitato Regionale                                                           pag. 13

Art. 32 - Il Delegato Regionale                                                                                     pag. 13

Art. 33 - I Delegati Provinciali                                                                                      pag. 14

 

TITOLO VI LE AFFILIATE ED I TESSERATI                                                                      pag. 14

 

Art. 34 – Doveri delle Affiliate e dei Tesserati                                                              pag. 14

Art. 35 - Diritti delle Affiliate                                                                                         pag. 14

Art. 36 - Rinnovo dell'Affiliazione                                                                                pag. 14

Art. 37 - Cessazione di Appartenenza alla FIK                                                            pag. 14

Art. 38 - I tesserati                                                                                                          pag. 15

Art. 39 - Doveri dei Tesserati                                                                                        pag. 16

Art 40 – Diritti dei Tesserati                                                                                          pag. 16

Art 41 – Tesseramento, durata e cessazione                                                               pag  16

Art. 42 -  Vincolo Sociale                                                                                               pag. 16

Art  43 -  Sanzioni                                                                                                           pag. 17

 

 

 

TITOLO VII  PROCEDIMENTI ELETTORALI E DELIBERATIVI                                         pag. 17

 

Art. 44 - Eleggibilità e candidature                                                                             pag. 17

Art. 45 – Incompatibilità                                                                                               pag. 18

Art. 46 - Convocazione e validità delle Assemblee Nazionali                                  pag. 19

Art. 47 – Voti                                                                                                                  pag. 19

- Assemblea Nazionale e Regionale                                                                            pag. 20

Art. 48 – Modalità di Deliberazione  dell'Assemblea Nazionale                              pag. 21

Art. 49 – Convocazione del Consiglio Federale e validità delle Deliberazioni       pag. 21

Art. 50  -  Convocazione e validità dell'Assemblea Regionale                                 pag. 21

Art. 51 – Modalità di Deliberazioni dell’Assemblea Regionale                                pag. 21

 Art.52 -  Regolamenti Federali                                                                                    pag. 22

Art. 53 - Modifiche allo Statuto                                                                                   pag. 22

Art. 54 - Scioglimento della Federazione                                                                   pag. 22

Art. 55 - Disposizione Transitoria                                                                                pag. 22 

 

 

 

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