Regolamento FIK

 

 


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1) Il Regolamento Organico Federale è stato emanato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 Maggio 2003 in attuazione di quanto previsto nell'Art. 14 comma n dello Statuto Federale.
2) Esso può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.

TITOLO II - SOCIETA' SPORTIVE

1) Possono essere affiliati alla FIK E DISCIPLINE AFFINI, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante, siano approvate dal Consiglio Federale, le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi formalmente costituiti che intendono praticare le attività fisiche controllate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI e che:
a) siano disciplinati da uno Statuto Sociale ispirato al principio di reale democrazia;
b) siano retti da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità;
c) non abbiano finalità di lucro;
d) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e sia posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore e con punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o Scuole pubbliche;
e) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti.
f) versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale.
2) Le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi di cui al Punto 1) del presente Articolo - che di seguito verranno indicati come Società Sportive - sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Federale della FIK E DISCIPLINE AFFINI. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all’approvazione dell’Organo che procede al riconoscimento.
3) Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell'Atto Costitutivo Sociale l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
4) E' istituito presso la Segreteria Federale il Registro delle Società Sportive della FIK E DISCIPLINE AFFINI dove vengono iscritte le Società Sportive riconosciute con l'indicazione della data di riconoscimento e del numero progressivo.
5) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione.
Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale.
6) Le domande di affiliazione possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare.
Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° ottobre al 15 gennaio; quelle presentate dal 15 gennaio al 30 giugno sono soggette ad una soprattassa pari al 60% della quota di riaffiliazione.
Le domande di riaffiliazione presentate oltre il 30 giugno sono considerate <>.
7) La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale, tramite il Comitato Regionale o Delegato Regionale competente, che deve esprimere il proprio motivato parere, e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedersi al Comitato Regionale o Delegato stesso.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto Federale e nel Regolamento Federale di Giustizia Sportiva e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante :
a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
b) elenco dei Dirigenti in carica (almeno cinque) con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
c) ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
d) elenco nominativo dei Soci;
e) descrizione dell'impianto e delle attrezzature a disposizione.
8) Ogni anno, entro il termine previsto nel precedente Punto 6), le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi similari già affiliati devono presentare alla Segreteria Federale, inviandone contestualmente copia al Comitato Regionale o Delegato Regionale, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste, corredata dei documenti indicati al precedente Punto 7), sub Lettere b), c) e d).

1) Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro trenta giorni dalla delibera alla Federazione per l'approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica.
2) Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni alla Federazione tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.
3) Copia del verbale dell'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso la Federazione entro trenta giorni dallo svolgimento.

1) Le Società Sportive hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI e dal CONI.
2) Le Società Sportive sono tenute a:
a) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIK E DISCIPLINE AFFINI, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
b) adempiere agli obblighi di carattere economico;
c) mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Regionali o Delegati Regionali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali o Regionali;
d) vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative all'uso di sostanze proibite;
e) tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
f) curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
g) favorire le operazioni di ispezione e di controllo disposte dalla Federazione;
h) assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;
i) corrispondere con gli Organi Federali Centrali e con gli Uffici della Federazione esclusivamente tramite il Comitato Regionale o Delegato Regionale competente.
3) Le Società Sportive sono soggette all’ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.
4) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

1) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
a) recesso;
b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) dell'Art. 2;
e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata.
2) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK E DISCIPLINE AFFINI ed agli altri Affiliati o
Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIK E DISCIPLINE AFFINI comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

1) La fusione tra due o più Società Sportive affiliate può avvenire:
a) mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti;
b) mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di tutte le altre.
Nel caso sub a) l'anzianità - a tutti i fini statutari - decorre dalla data di delibera di riconoscimento adottata dal Consiglio Federale e, pertanto, i punteggi acquisiti in precedenza dalle singole Società Sportive interessate non possono essere utilizzati.
Nel caso sub b) l'anzianità - a tutti i fini statutari - resta quella della Società Sportiva incorporante. Ai punti di quest'ultima, indipendentemente dalla sua anzianità di affiliazione, verranno sommati solamente quelli delle singole Società Sportive incorporate che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.
2) Il vincolo sociale degli Atleti appartenenti alle Società Sportive che hanno partecipato alla fusione si trasferisce alla Società Sportiva incorporante o a quella nata dalla fusione.
3) La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

TITOLO III - I TESSERATI

1) Le Persone fisiche che possono far parte della FIK E DISCIPLINE AFFINI sono:
a) gli Atleti;
b) gli Insegnanti Tecnici;
c) gli Ufficiali di Gara;
d) i Dirigenti Sociali;
e) i Soci delle Società Sportive;
f) i Dirigenti Federali;
g) gli Amatori
h) gli Onorari ed i Benemeriti.
2) Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell’accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell’elezione o della nomina; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall’atto dell’iscrizione nei relativi ruoli federali; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera h) è valido rispettivamente dall’atto della proclamazione o della nomina.
La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell’anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
3) Il tesseramento è valido per l’intero anno solare.
4) Il tesseramento cessa:
a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
c) nei casi previsti nell’Art. 5 del presente Regolamento.

1) I Tesserati hanno diritto di:
a) partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI in materia;
c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
d) partecipare alle Assemblee Nazionali e Regionali elettive e non elettive se sono stati eletti Rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici delle rispettive Società Sportive.
2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo.
3) I Tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme federali, quelle che regolano lo Sport praticato e quelle relative all’uso di sostanze proibite.
4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

1) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
a) i Dirigenti Federali centrali;
b) i Dirigenti Federali periferici;
c) i Dirigenti Sociali.
Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.
Dirigenti Federali periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale.
Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.
2) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti nell'Art. 43 dello Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.
3) I Dirigenti Federali centrali e periferici fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina.
4) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.
Fanno parte, inoltre, della Federazione tutti i Soci delle Società Sportive affiliate.

1) La “Medaglia d'Onore al Merito Sportivo” è istituita allo scopo di premiare con un'attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIK E DISCIPLINE AFFINI.
2) Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può assegnare, ogni quadriennio, le “Medaglie d'Onore al Merito Sportivo” alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito eccezionali benemerenze.
3) Le “Medaglie d'Onore al Merito Sportivo” sono accompagnate da un diploma e, per le Persone, da una tessera speciale e da un distintivo d'oro.

TITOLO IV - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

1) La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi Federali Statutari sono regolati dallo Statuto Federale.
2) La struttura tecnico-organizzativa federale comprende:
a) la Commissione Tecnica Nazionale Kendo;
b) la Commissione Tecnica Nazionale Iaido;
c) la Commissione Tecnica Nazionale Batto-Do;
d) la Commissione Tecnica Nazionale Kendo-Kodachi Goshin-Do;
e) la Commissione Tecnica Nazionale Naginata
f) la Commissione Federale Antidoping;
g) il Medico Federale;
h) il Direttore del Centro Nazionale
i) i Consulenti Tecnici Federali
j) i Revisori dei Conti Regionali;
l) gli Ispettori Federali.

1) La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due membri.
2) La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Kendo.
Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3) In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.
4) La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.
5) Gli obiettivi che la Commissione Tecnica Nazionale di Kendo sono:
a) la programmazione dei corsi di formazione, promozione ed aggiornamento dei quadri dirigenziali e tecnici della Federazione;
b) l’organizzazione di convegni e seminari su tematiche interessanti l’attività sportiva;
c) la ricerca scientifica applicata allo sport in campo tecnico, didattico, biomedico, socio psico-pedagogico e giuridico.

1) La Commissione Tecnica Nazionale di Iaido è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due membri.
2) La Commissione Tecnica Nazionale di Iaido ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Iaido.
Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3) In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.
4) La Commissione Tecnica Nazionale di Iaido svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

1) La Commissione Tecnica Nazionale di Batto-Do è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due membri.
2) La Commissione Tecnica Nazionale di Batto-Do ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Batto-Do.
Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3) In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.
4) La Commissione Tecnica Nazionale del Batto-Do svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

1) La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo-Kodachi Goshin-Do è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due membri.
2) La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo-Kodachi Goshin-Do ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Kendo-Kodachi Goshin-Do.
Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3) In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.
4) La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo-Kodachi Goshin-Do svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

1) La Commissione Tecnica Nazionale di Naginata è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due membri.
2) La Commissione Tecnica Nazionale di Naginata ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Naginata.
Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
3) In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.
4) La Commissione Tecnica Nazionale del Naginata svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

1) La Commissione Federale Antidoping è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un Presidente e di due Membri.
2) La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli nel territorio nazionale e, altresì, nominare il Rappresentante Federale che deve seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure del Regolamento Federale Antidoping. La Commissione, inoltre, cura l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze e dei metodi proibiti dalle norme emanate dal CIO, dalle Federazioni Internazionali alle quali è affiliata e dal CONI, provvede alla realizzazione di programmi informativi sul doping e svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.
3) La Commissione procede alla compilazione di un elenco delle attività federali (gare internazionali, nazionali, raduni collegiali, allenamenti presso palestre sociali, ecc.) in occasione delle quali deve essere effettuato il controllo antidoping e ne dà tempestiva comunicazione alla Federazione Medico-Sportiva Italiana, che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori Medici.
4) La Commissione ha, inoltre, la facoltà di disporre controlli antidoping quando sussistono gravi e giustificati motivi.
5) Sulla scelta delle gare oggetto di controlli antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sulle decisioni della Commissione Federale Antidoping e sull’esecuzione dei prelievi deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.

1) Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
2) Compiti del Medico Federale sono:
a) coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;
b) preparare i dispositivi per l'osservanza delle norme sanitarie da parte di tutti gli associati;
c) svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli dal Presidente della Federazione.

1) I Revisori dei Conti Regionali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
2) Essi hanno il compito di effettuare verifiche e controlli sulla gestione amministrativa dei Comitati Regionali.

1) Gli Ispettori Federali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
2) Essi hanno il compito di effettuare, su incarico del Presidente stesso, ispezioni, verifiche e controlli di natura tecnico-organizzativa presso le Società Sportive affiliate o presso gli Organi Federali Periferici.

TITOLO V

STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DELLA FEDERAZIONE

1) La struttura tecnico-organizzativa della Federazione comprende:
a) la Direzione Tecnica Nazionale;
b) la Commissione Tecnica Nazionale;
c) i Commissari Regionali Ufficiali di Gara;
d) i Commissari Tecnici Regionali.

1) La Direzione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è costituita da tutti i Tecnici incaricati dell’assistenza e della preparazione e delle Squadre Nazionali.
2) Essa è coordinata dal Direttore Tecnico Nazionale, che ha i seguenti compiti :
a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio di Settore :
a.1) il calendario dell’attività agonistica nazionale dell’anno successivo;
a.2) il calendario dell’attività agonistica internazionale dell’anno successivo;
a.3) il programma dei raduni collegiali di preparazione degli Atleti di Interesse Nazionale;
b) convocare, sentiti gli Allenatori Federali e tramite la Segreteria Federale, gli Atleti per i raduni collegiali;
c) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti e sull’osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;
d) proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
e) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale.

1) La Commissione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un Presidente e di due membri, uno con la qualifica di Ufficiale di Gara e uno con quella di Insegnante Tecnico.
2) I compiti della Commissione sono:
a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale:
a.1) i programmi dei Corsi Federali di aggiornamento degli Ufficiali di Gara e degli Insegnanti Tecnici;
a.2) i programmi degli Esami di formazione e di promozione alla categoria superiore degli Ufficiali di Gara;
b) proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Ufficiali di Gara da designare per le manifestazioni internazionali;
c) designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali;
d) compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei Commissari di Gara, la graduatoria di merito degli Ufficiali di Gara Nazionali;
e) curare l’aggiornamento del Regolamento Arbitrale Internazionale, in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale;
f) decidere sui ricorsi di cui all’Art. 50 del presente Regolamento e omologare le gare nazionali;
g) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara e degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;
h) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

1) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale o Delegato Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale .
2) I compiti del Commissario Regionale Ufficiali di Gara sono:
a) proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale o Delegato Regionale per l’approvazione del Consiglio Regionale :
a.1) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
a.2) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l’acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale;
b) designare gli Ufficiali di Gara per le gare interregionali, regionali e provinciali;
c) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale.

1) Il Commissario Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale .
2) I compiti del Commissario Tecnico Regionale sono:
a) a)proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale o al Delegato Regionale per l’approvazione :
a.1) il calendario dell’attività agonistica regionale;
a.2) il calendario dei Corsi di preparazione per gli esami Regionali per l’acquisizione della qualifica di Allenatore;
a.3) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
a.4) il programma dei Centri Tecnici Regionali;
b) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dal Delegato Regionale.
3) Il Commissario Tecnico Regionale può essere coadiuvato, in funzione delle esigenze regionali, da tecnici nominati dal Consiglio Regionale , su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale.

TITOLO VI - GLI UFFICIALI DI GARA

1) La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.
2) La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3) Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
a) Arbitri Regionali;
b) Arbitri Nazionali di seconda categoria;
c) Arbitri Nazionali di prima categoria;
d) Arbitri Internazionali;
e) Presidenti di Giuria Regionali;
f) Presidenti di Giuria Nazionali;
g) Arbitri e Presidenti di Giuria Benemeriti.
4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti :
a) Almeno 21° anno di età;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, salvo riabilitazione; non aver riportato nell’ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali risconosciuti;
c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
d) Grado di 1° e 2° Dan per gli Arbitri Regionali;
e) Grado di 3° Dan per gli Arbitri Nazionali di seconda categoria;
f) Grado di 4° Dan per gli Arbitri Nazionali di prima categoria;
g) Grado di 5° Dan per gli Arbitri Internazionali;
h) Grado di 5° Dan per gli Arbitri Benemeriti.
Il requisito del grado riguarda solo gli Arbitri di Kendo e di Iaido.
5) Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera possono essere iscritti all’Albo Federale degli Ufficiali di Gara dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente delle Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, domanda corredata della
documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
6) Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale Internazionale, con le deroghe vigenti in campo nazionale.
7) I compiti dei Presidenti di Giuria sono:
a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
b) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, etc.);
c) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
d) procedere al sorteggio degli Atleti che devono essere sottoposti al controllo antidoping;
e) decidere sui reclami previsti nell’Art. 49 del presente Regolamento;
f) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria Coordinatore e con il Capo Arbitro di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti:
- allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale eo l’Insegnante Tecnico;
- sospendere l’Atleta eo la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara.
Successivamente, insieme con gli atti ufficiali della gara, egli deve inviare, tramite la Segreteria Federale, un dettagliato rapporto al Procuratore Federale.
8) Gli Ufficiali di Gara nell’espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l’operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
9) Gli Ufficiali di Gara hanno l’obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
10) Gli Ufficiali di Gara hanno l’obbligo di frequentare i Corsi di aggiornamento indetti dalla Federazione.
11) Gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :
a) elezione o nomina ad una carica federale o sociale, limitatamente agli Arbitri Nazionali o Internazionali;
b) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
c) assenze ingiustificate nelle designazioni;
d) mancata partecipazione, non giustificata, ai Corsi di aggiornamento;
e) specifica motivata richiesta.
f) la qualifica di Ufficiale di Gara è compatibile, con quella di Insegnante Tecnico, con quella di atleta e con qualsiasi altra carica sociale regionale e Nazionale elettiva o nominale fino al compimento del presente quadriennio Olimpico (2000-2004);
12) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell’Albo Federale per i seguenti motivi :
a) dimissioni volontarie;
b) mancato rinnovo della tessera federale;
c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
d) raggiungimento del settantesimo anno di età per gli Arbitri e per i Presidenti di Giuria.

1) Per essere ammessi agli Esami Regionali per Arbitri Regionali gli interessati devono essere tesserati alla FIK E DISCIPLINE AFFINI e frequentare un Corso di preparazione organizzato dalla Federazione.
2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali o Delegati Regionali competenti.
3) I candidati promossi sono iscritti all’Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4) Gli Arbitri Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali, ad eccezione di eventuali Fasi Regionali di qualificazione ai Campionati Italiani.

1) Gli Arbitri Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione ad Arbitri Nazionali di seconda categoria.
2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali o Delegati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3) I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di seconda categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4) Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali, ad eccezione dei Campionati Italiani Assoluti, Dan , Maschili e Femminili.
5) la qualifica di arbitro è compatibile, con quella di Insegnante Tecnico, con quella di atleta e con qualsiasi altra carica sociale regionale e Nazionale elettiva o nominale fino al compimento del presente quadriennio Olimpico (2000-2004);

1) Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione alla prima categoria.
2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali o Delegato Regionale, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3) I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di prima categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4) Gli Arbitri Nazionali di prima categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali.
5) La qualifica di arbitro è compatibile, con quella di Insegnante Tecnico, con quella di atleta e con qualsiasi altra carica sociale regionale e Nazionale elettiva o nominale fino al compimento del presente quadriennio Olimpico (2000-2004);

1) Gli Arbitri Nazionali di prima categoria, con buona conoscenza della lingua inglese eo francese ed in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione Internazionale, possono essere candidati agli Esami per l’acquisizione della qualifica di “Internazionale”.
2) I candidati sono sottoposti ad esame preliminare sulla conoscenza del Regolamento Arbitrale Internazionale, da svolgersi in una delle lingue di cui al Punto 1) del presente Articolo.
3) Alle manifestazioni internazionali ufficiali possono arbitrare solo gli Arbitri in possesso della qualifica di “Internazionale “.
4) La qualifica di arbitro è compatibile, con quella di Insegnante Tecnico, con quella di atleta e con qualsiasi altra carica sociale regionale e Nazionale elettiva o nominale fino al compimento del presente quadriennio Olimpico (2000-2004);

1) Per essere ammessi agli Esami Regionali per Presidenti di Giuria Regionali gli interessati devono frequentare un Corso di preparazione organizzato dalla Federazione.
2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali o Delegati Regionali competenti.
3) I candidati promossi sono iscritti all’Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
I Presidenti di Giuria Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali.

1) I Presidenti di Giuria Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione a Presidenti di Giuria Nazionali.
2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali o Delegati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3) I candidati promossi sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4) I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera in tutte le gare.

1) Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemerenze, possono essere promossi, al raggiungimento del 65 ° anno di età, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
2) Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all’atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

TITOLO VII - GLI INSEGNANTI TECNICI

1) L’insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.
2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3) Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie :
a) Allenatori;
b) Istruttori;
c) Maestri;
d) Maestri Benemeriti.
4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) almeno 21° anno di età;
b) avere svolto attività agonistica;
c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, salvo riabilitazione; non aver riportato nell’ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
e) Grado di 1° e 2° Dan per gli Allenatori;
f) Grado di 3° Dan per gli Istruttori;
g) Grado di 4° Dan per i Maestri;
h) Grado di 5° Dan per i Maestri Benemeriti.
Il requisito del Grado e della Qualifica riguarda solo gli Insegnanti Tecnici di Kendo e Iaido.
5) Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, a categoria ed il grado del richiedente.
6) I Diplomati dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEFIUSM) che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente all’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
7) Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l’anno.
Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale o Delegato Regionale competente.
8) Gli Insegnanti Tecnici hanno l’obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
9) Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :
a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
b) mancata partecipazione al Corso di aggiornamento annuale. Per essere riammessi nei quadri federali devono chiedere l’eccezionalità al Consiglio Federale.
c) mancata partecipazione per due anni consecutivi al corso di aggiornamento annuale nel quadriennio Olimpico. Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami indetti dalla Federazione.
d) specifica motivata richiesta.
Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell’Albo Federale per i seguenti motivi:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato rinnovo della tessera federale;
c) sopravvenute condanne penali passante in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.
10) La qualifica di Insegnante Tecnico è compatibile con quella di Atleta, di Arbitro e di Presidente di Giuria,

1) Per essere ammessi agli Esami per Allenatori gli interessati devono essere tesserati alla FIK E DISCIPLINE AFFINI e frequentare almeno due Corsi Annuali di preparazione organizzati dalla Federazione.
2) Le domande devono essere presentate alla Federazione .
3) I candidati promossi sono iscritti all’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4) Gli Allenatori possono svolgere la loro opera “eccezionalmente” come Insegnanti Tecnici Titolari presso una Società Sportiva affiliata. L’eccezionalità deve essere chiesta al Consiglio Federale

1) Gli Allenatori che abbiano superato gli esami per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Seminari ed agli Esami per Istruttori.
Per poter partecipare agli esami gli Allenatori devono aver partecipato, come tali, ad almeno Tre Seminari annuali di aggiornamento.
2) Le domande devono essere presentate alla Federazione.
3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4) Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata. Possono chiedere l’eccezionalità” al Consiglio Federale” per prestare la loro opera come Insegnanti Tecnici Titolari presso una seconda società sportiva affiliata.

1) Gli Istruttori che abbiano superato gli esami per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Seminari ed agli Esami per Maestri.
Per poter partecipare agli esami gli Istruttori devono aver partecipato, come tali, ad almeno quattro corsi annuali di aggiornamento.
2) Le domande devono essere presentate alla Federazione.
3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4) I Maestri possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso due Società Sportiva affiliate. Possono chiedere l’eccezionalità” al Consiglio Federale” per prestare la loro opera come Insegnanti Tecnici Titolari presso una terza società sportiva affiliata.

1) I Maestri che abbiano prestato, come tali, in modo lodevole la loro opera per almeno venti anni acquisendo particolari benemerenze nel campo dell’insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° anno di età, Maestri Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
2) L’inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l’insegnamento.
3) I Maestri Benemeriti ricevono, all’atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

TITOLO VIII - GLI ATLETI

1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIK , gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.
2) Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi, secondo le nome emanate dalla Sportass o da altre Compagnie Assicurative.
3) E’ consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità straniera. La loro partecipazione all’attività agonistica è limitata alle competizioni federali senza punteggio.
4) E', altresì, consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero. Essi possono partecipare a tutta l'attività agonistica.
5) Gli Atleti devono essere qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti classi:
1) KENDO
MASCHILI E FEMMINILI
Pre agonisti (“PA”) :
a) dal 5 ° al 12 ° anno;
Agonisti (“AG”):
a) Esordienti : dal 13° al 14 ° anno;
b) Cadettie: dal 15 ° al 16 ° anno;
c) Juniores: dal 17 ° al 19 ° anno;
d) Seniores: dal 20 ° al 35 ° anno;
e) Master dal 36 ° al 55° anno;
Non Agonisti (“NA):
- dal 13° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica e che hanno superato il limite indicato per l’agonismo.
2) IAIDO
MASCHILE E FEMMINILE
Pre agonisti (“PA”) :
a) dal 15 ° al 17 ° anno;
Agonisti (“AG”):
a) Juniores: dal 18 ° al 20 ° anno;
b) Seniores: dal 21 ° al 35 ° anno;
c) Master dal 36 ° al 55 ° anno;
Non Agonisti (“NA):
- dal 15° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica e che hanno superato il limite indicato per l’agonismo.
3) Gli Atleti della Classe Master devono integrare la normale visita medica di idoneità per l’attività agonistica con l’elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
4) Per l’attività degli Atletie (Preagonistie) del Kendo e dello Iaido la Federazione emana programmi tecnici particolari.

1) Con il tesseramento federale come “agonista”, per le classi “Juniores” e “Seniores”, l’Atleta contrae un vincolo con la Società Sportiva per il quadriennio olimpico in corso.
Entro il 30 settembre dell’anno di scadenza del vincolo l’Atleta dovrà comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza la sua intenzione di non rinnovare il tesseramento per il quadriennio olimpico successivo.
2) Lo scioglimento del vincolo sociale nel corso del quadriennio olimpico per il trasferimento ad altra Società Sportiva può essere autorizzato dal Consiglio Federale, su domanda dell’Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
a) scioglimento della Società Sportiva;
b) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 15 gennaio;
c) documentato cambiamento di residenza dell’Atleta;
d) documentato assolvimento degli obblighi di leva o arruolamento nei corpi militari o militarizzati.
3) Il Consiglio Federale, tenuto conto di ogni circostanza, ha, inoltre, la facoltà di autorizzare il trasferimento ad altra Società Sportiva per ragioni di particolare e comprovata gravità.
4) Il Consiglio Federale, quando ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione del trasferimento, può, nondimeno, autorizzare l’Atleta ad allenarsi presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto e assistito dalla stessa durante le gare.
5) Il Consiglio Federale decide nella prima riunione successiva alla ricezione della domanda di trasferimento con provvedimento motivato, tenendo conto delle deduzioni di eventuali controinteressati.
6) La domanda di trasferimento deve essere presentata dall’interessato, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce per i casi previsti nel Punto 4) ed in qualsiasi momento per quelli previsti nei Punti 2) e 3) del presente Articolo. La domanda di trasferimento deve contenere :
· generalità del richiedente;
· Società Sportiva di appartenenza;
· Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;
· Motivo delle richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
7) Per quanto riguarda i casi previsti nel Punto 2), Lettere c) e d) del presente Articolo, l’Atleta che, nel corso del quadriennio olimpico, rientra nella sede di origine deve ritornare alla Società Sportiva di provenienza.
8) Gli Atleti soggetti a vincolo annuale (Preagonisti, Non Agonisti, Agonisti Esordienti, Cadetti e Master) devono comunicare entro il 30 settembre, con lettera raccomandata,alla Società Sportiva di appartenenza la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento per l’anno successivo.

1) La qualifica di “Azzurro” è riconosciuta esclusivamente agli Atleti che, su designazione dei competenti Organi Federali, abbiano gareggiato, ai World Games, ai Campionati Mondiali o Europei, o ad una manifestazione internazionale ufficiale delle Squadre Nazionali.
2) La qualifica di “Azzurro” costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d'ordine morale per gli Atleti.
L'Atleta “Azzurro” nelle manifestazioni internazionali rappresenta l'Italia e deve fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale.
L'Atleta “Azzurro” assume l'obbligo della più rigorosa disciplina e deve essere esempio di lealtà, generosità e serietà.

1) Sono considerate Squadre Nazionali quelle formate dai competenti Organi Federali e composte di Atleti scelti nell'intero territorio nazionale.
2) Nella selezione degli Atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche dei requisiti morali e disciplinari.
3) Una Squadra Nazionale oltre che degli Atleti è, di regola, composta:
a) del Presidente della Federazione o di un suo Delegato con funzioni di Capo Delegazione;
b) del Direttore Tecnico Nazionale;
c) di un funzionario della Segreteria Federale;
d) di uno o più Arbitri;
e) di uno o più Allenatori Federali;
f) di un Medico.
Il Capo Delegazione rappresenta la Federazione ed è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non Sportive straniere.
Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale.
Il Capo Delegazione assume, ai fini amministrativi, la responsabilità del Funzionario Delegato.
Il Direttore Tecnico Nazionale è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli Atleti.
4) Il Capitano della Squadra è designato, di volta in volta, dal Direttore Tecnico Nazionale fra gli Atleti che abbiano, tra l'altro, il maggior numero di presenze in Nazionale.
Compito del Capitano è di assistere i propri compagni e di rappresentare all'Allenatore Federale le eventuali necessità degli Atleti.
Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra.
5) Alfiere della Squadra è l'Atleta più giovane di età. Compito dell'Alfiere è di portare la bandiera italiana nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.

TITOLO IX - I GRADI

1) Tutti coloro che praticano il Kendo e lo Iaido sono ripartiti in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell’esperienza acquisita.
2) I Kyu, in ordine progressivo, sono i seguenti:
a) 6° Kyu –
b) 5° Kyu –
c) 4° Kyu –
d) 3° Kyu –
e) 2° Kyu –
f) 1° Kyu –
3) I Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:
a) 1° Dan –
b) 2° Dan –
c) 3° Dan –
d) 4° Dan –
e) 5° Dan –
f) 6° Dan –
g) 7° Dan -
h) 8° Dan –
i) 9° Dan –
j) 10° Dan –
4) La Federazione riconosce solo i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia secondo le norme da essa emanate ed i gradi Internazionali riconosciuti dall’EKF ed IKF.
5) Coloro che hanno conseguito i gradi (Kyu e Dan) presso una Federazione straniera, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali o Delegati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione.

1) Le graduazioni fino al 1° Kyu vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell’Insegnante Tecnico Sociale.
2) Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di tre graduazioni di Kyu. Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come 1° Kyu solamente dopo un biennio di tesseramento.

1) Gli Esami di graduazione fino al 6° Dan vengono effettuati secondo il programma approvato dal Consiglio Federale. L’anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2) Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) 16° anno di età e permanenza di due anni effettivi nel grado di 1 Kyu (che deve essere tale all’atto del tesseramento) per la promozione a 1° Dan;
b) permanenza di un anno effettivo nel grado di 1° Dan per la promozione a 2° Dan;
c) permanenza di due anni effettivi nel grado di 2° Dan per la promozione a 3° Dan;
d) permanenza di tre anni effettivi nel grado di 3° Dan per la promozione a 4° Dan;
e) permanenza di quattro anni effettivi nel grado di 4° Dan per la promozione a 5° Dan.
f) permanenza di cinque anni effettivi nel grado di 5° Dan per la promozione a 6° Dan.

1) Il conferimento del Dan dal 6° in poi ha carattere eccezionale e viene disposto dal Presidente della Federazione.
2) E’ facoltà del Presidente della Federazione concedere gradi Dan “ad honorem” o “motu proprio” a Persone che abbiano acquisito particolari benemerenze.

TITOLO X - GARE

1) E' fatto divieto a tutti gli associati di partecipare a manifestazioni di Kendo, Iaido, e Discipline Affini, non approvate dai competenti Organi Federali.
2) La partecipazione a gare che si svolgono all'estero deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o Delegato regionale.
Le Società Sportive interessate devono presentare domanda al Comitato Regionale, o Delegato Regionale comunicando, oltre il tipo di gara, anche il nome del Capo Delegazione e dell’Insegnante Tecnico.
3) Tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale per quelle a carattere internazionale e nazionale e dal Comitato Regionale o Delegato Regionale per quelle a carattere interregionale, regionale e provinciale su nulla osta della Federazione.
4) Le domande devono essere inoltrate entro il 30 novembre dell'anno precedente, allegando il relativo regolamento.
5) Le domande di competenza del Consiglio Federale devono essere presentate tramite il Comitato Regionale o Delegato Regionale, che deve esprimere il proprio motivato parere.
6) Il regolamento della gara deve contenere:
a) luogo, data ed orari di svolgimento e delle operazioni preliminari;
b) classe o classi e grado o gradi di Atleti cui è aperta, specialità e sesso;
c) formula di svolgimento (individuale, a squadre, a pool, eliminazione diretta con o senza ricupero, girone all’italiana, ecc.);
d) sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive;
e) data della chiusura delle iscrizioni e relativa tassa;
f) notizie logistiche e ogni altra informazione utile.
7) I Comitati Regionali o Delegati Regionali e i Delegati Provinciali devono controllare l'organizzazione delle gare e sono, comunque, responsabili della regolarità di quelle che si svolgono nella loro giurisdizione, con particolare riguardo alla idoneità dell'impianto, alla regolarità della concessione ed alla conformità tecnica delle attrezzature.

1) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile munito di tessera federale, accompagnato dalla prescritta tassa, che sarà restituita in caso di accoglimento.
2) I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.
3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.
4) Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 15 minuti.
In caso di reclamo annunciato è sospesa la gara limitatamente alla categoria e classe o alla prova interessata.
5) Il Presidente di Giuria, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

1) Avverso le decisioni del Presidente di Giuria è ammesso, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione, ricorso alla Commissione Tecnica Federale competente, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta tassa, che sarà restituita in caso di accoglimento.
2) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Tecnica Federale competente entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione.
Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta tassa, che sarà restituita in caso di accoglimento.

1) Al termine della gara il Presidente di Giuria deve trasmettere, con plico raccomandato-espresso, al competente Organo Federale che l’ha approvata il verbale e tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.
2) In base agli atti ufficiali l’Organo Federale competente provvederà ad omologare la gara.
3) Per l’omologazione delle gare internazionali amichevoli e nazionali è competente la Commissione Tecnica Federale Competente; per l’omologazione delle gare interregionali, regionali e provinciali è competente il Comitato Regionale o Delegato Regionale.
4) Avverso le decisioni della Commissione Tecnica Federale Competente e del Comitato Regionale o Delegato regionale è ammesso il ricorso, entro venti giorni, al Consiglio Federale, che decide in via definitiva.

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